la-tutela-dell-ambiente-e-ora-sancita-dalla-costituzione

La tutela dell’ambiente è ora sancita dalla Costituzione

Le recenti modifiche agli articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale definiscono la natura e gli esseri viventi come beni di per sé e per questo da proteggere. La modifica è un passo di civiltà, ma ci vorrà del tempo perché possa incidere sui comportamenti individuali. È certamente atteso un impatto in ambito giuridico, meno imminente, forse, quello sulle coperture assicurative

L’8 febbraio scorso la Camera dei Deputati ha dato il via definitivo alla modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, inserendovi di fatto la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. D’ora in avanti, quindi, la tutela dell’ambiente diventa un diritto costituzionale per tutti i cittadini.
Si tratta di un’operazione che è stata da più parti definita storica, ma in pratica, in che cosa si traduce tutto questo?
Innanzitutto, vediamo i due nuovi testi relativi agli articoli indicati, con le variazioni apportate in grassetto:

•    Articolo 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

•    Articolo 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Intendiamo dunque tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, non semplicemente e banalmente per il bene di tutti i cittadini, ma anche e soprattutto nell’interesse delle future generazioni, scegliendo espressamente per loro la via della sostenibilità e salvaguardandola.
Viene inoltre stabilito che – sul piano economico - l’iniziativa privata non potrà più svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente stesso.

Un arricchimento lodevole ma difficile da concretizzare
Secondo molti osservatori, questi pochi enunciati renderebbero la nostra Carta costituzionale una delle più innovative per quanto attiene il rispetto dell’ambiente: quest’ultimo non viene più inteso come semplice habitat da proteggere, ma come bene autonomo da salvaguardare, in quanto diritto costituzionale di tutti i cittadini e lascito per le generazioni future.

Altri, pur ammettendo che il fatto assuma un’importanza in qualche modo epocale, ritengono che sia comunque improbabile che esso trovi riscontro nella realtà.
L’inserimento delle tematiche ambientali tra i principi fondamentali della nostra Repubblica potrebbe essere benissimo disatteso, dal momento che il nostro paese detiene il record di procedure d’infrazione e di violazione delle direttive europee sull’ambiente e sul clima.
Difficile, quindi, credere che questa aggiunta alla Costituzione possa determinare un cambio di rotta significativo.
Insomma, secondo molti, ci saremmo limitati a seguire una tendenza osservata in molte altre nazioni (arrivando per altro in ritardo rispetto ad esse), spinti dalle polemiche e dalle preoccupazioni che le conseguenze dei cambiamenti climatici hanno destato in tutta la popolazione.
Anche la modifica dell’articolo 41, per cui le politiche economiche delle aziende private dovranno essere subordinate alla salvaguardia dell’ambiente, sembrerebbe comunque di difficile attuazione pratica, almeno con i presupposti attuali.
Per quanto i membri dell’esecutivo abbiano accolto con grande entusiasmo la nuova Costituzione “verde”, infatti, non pare che si siano fatti grandi passi avanti, ad esempio, sulle tante questioni ancora aperte in merito alle nuove concessioni petrolifere, all’estrazione di gas, alle vicende legate all’Ilva etc.

Ambiente come bene autonomo da tutelare per se stesso
In ogni caso, la consultazione è passata con 468 voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti: una sorta di plebiscito, che ha consentito di evitare la necessità di sottoporre la legge di riforma ad un referendum consultivo. Secondo l’articolo 138 della Costituzione, infatti, le leggi di revisione devono essere approvate da ciascuna Camera, con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi.
La prima approvazione è stata trasmessa dal Senato alla Camera il 9 giugno 2021, il che vuol dire che - in piena pandemia – questa legge di riforma costituzionale ha concluso il suo iter in circa 8 mesi: un vero record. 

Ma che vuol dire che la Costituzione assegna all’ambiente una dignità autonoma?
La nostra Carta costituzionale non conteneva un riferimento espresso alla nozione di “ambiente”, fatta eccezione per il disposto dell’articolo 117, che lo inseriva tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. D’ora in avanti, invece, esso sarà dotato di una propria dignità, grazie alla quale la natura e gli esseri viventi dovranno essere tutelati in quanto tali e non come semplici risorse dell’umanità.
Insomma, la tutela costituzionale dell’ambiente era solo menzionata con riferimento al diritto del cittadino a un contesto salubre: un ambiente da proteggere perché strumento dell’uomo e non come bene in sé, cioè come valore costituzionalmente protetto.
Si trattava di una nozione chiaramente antropocentrica e legata al diritto alla salute dell’uomo: era l’individuo a essere beneficiario della tutela giuridica e non l'ambiente in quanto tale.
Il testo dell'articolo 9 si limitava a prevedere “la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica” e “la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione”.
In tale contesto, la Corte costituzionale, senza un esplicito riferimento all'ambiente, ha cercato di riconoscere l'importanza della tutela ambientale, interpretando l'articolo 9 nel modo più estensivo possibile, coniugandolo con il disposto dell'articolo 32, che riconosce la tutela della salute come un diritto fondamentale dell’individuo.
Nel 2001, la riforma del Titolo V della Costituzione, concernente la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, ha conferito a queste ultime la competenza legislativa per la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”. L’introduzione degli emendamenti agli articoli 9 e 41 va dunque interpretata come l’ultimo e definitivo passo per finalizzare la priorità della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema sul piano costituzionale, introducendo altre due importanti novità.
Da un lato, il principio della tutela degli animali, attraverso la previsione di una legge dello Stato che definirà le modalità e le forme di tale protezione.
Dall’altro, ai sensi del nuovo articolo 41, la legge dovrà provvedere a dirigere e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, per finalità non solo sociali, ma anche ambientali. Le imprese, quindi, dovranno realizzare i profitti necessari alla loro crescita facendo attenzione a non danneggiare il pianeta e la popolazione.

Un principio che interagisce con i fattori di sostenibilità aziendale
È questo il principio che le più recenti teorie economiche pongono quale fondamento di ogni investimento sostenibile e responsabile, sulla base dei cosiddetti fattori ESG.
È questo l’acronimo di “Environmental, Social and Governance” che indica un governo d’impresa che si basi sui concetti di ambiente e sociale e che punti sui fattori considerati ormai come centrali nella valutazione della sostenibilità di un investimento.
L’idea alla base di questo principio è un po’ l’uovo di Colombo: le imprese hanno maggiori probabilità di generare rendimenti se creano valore per tutti gli stakeholder, cioè per tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati al loro buon andamento e al loro successo. Tra questi sono compresi i dipendenti, i clienti, i fornitori e gli investitori, ma anche la società in generale, incluso l’ambiente, perché lo stesso implica la protezione della salute pubblica.
Considerato il crescente interesse dell’opinione pubblica nei confronti dei fattori ESG e della sostenibilità ambientale, assume sempre maggiore importanza la valutazione degli investimenti e delle società e organizzazioni la cui governance sia ritenuta virtuosa, proprio dal punto di vista ambientale e sociale.
Intendiamoci: la rilevanza di questi fattori non si limita al loro impatto sul piano reputazionale, ma comporta effettivi benefici in termini di redditività, mitigazione dei rischi e riduzione dei costi degli investimenti.
La questione della sostenibilità ambientale, insomma, è divenuta un fattore determinante per le scelte economiche delle aziende e chi non dovesse tenerne conto si troverebbe decisamente svantaggiato.

Cosa cambia per la giurisprudenza e per le assicurazioni
Sul piano giuridico, poiché la Costituzione rappresenta la principale fonte di diritto della Repubblica, la modifica introdotta agli articoli 9 e 41 dovrebbe comportare ripercussioni sull’interpretazione delle leggi esistenti e indirizzare il Parlamento per promulgarne delle nuove, in un contesto in cui aumentano geometricamente le azioni giudiziarie legate alla salvaguardia dell’ambiente (e della salute, in tale ambito) e alla crisi climatica.
La presenza di questi nuovi articoli imporrà ai giudici di valutare ogni decisione alla luce dei principi introdotti. Ciò implica che ogni legge o sentenza contraria alla tutela dell’ambiente e della biodiversità potrà essere portata davanti alla Corte Costituzionale per farla dichiarare inammissibile e che sarà possibile reclamare formalmente per introdurre nuove norme che tali principi seguano e rispettino.
Resta da valutare quali conseguenze tutto questo determinerà a livello assicurativo, perché ogni nuova dinamica sul piano giurisprudenziale finisce irrimediabilmente per avere conseguenze sulla copertura dei rischi della responsabilità civile, ad esempio, e non solo su di essi.
Il crescente interesse dell’opinione pubblica in merito alle problematiche ambientali, ad esempio, non sembra aver determinato un aumento della consapevolezza dei rischi legati alla salvaguardia dell’ambiente o una maggiore attenzione per la sottoscrizione delle coperture assicurative in grado di proteggere le aziende dai rischi che la loro governance, in questo contesto, può comportare.
Eppure, le possibili implicazioni su tantissimi tipi di polizza sono piuttosto evidenti, dalla semplice Rcto, alla D&O, dai rischi relativi alle costruzioni a quelli della responsabilità professionale, per non parlare delle polizze “Inquinamento”, la cui poca penetrazione nel tessuto del mercato italiano è – ahimè – cronica.