i-notai-tra-obblighi-e-responsabilita

I notai tra obblighi e responsabilità

La disciplina che regola la professione, nei suoi aspetti più rilevanti. A confronto due recentissime decisioni della Corte di Cassazione in materia

Il notaio è un libero professionista che ricopre anche il ruolo di pubblico ufficiale. Come tale, nell’esercizio della propria attività il notaio deve attenersi ad un complesso sistema normativo, di cui fanno parte anche le specifiche regole fissate dal codice deontologico notarile. In mancanza di un completo adempimento di tali obblighi, il notaio può incorrere in diverse forme di responsabilità: civile, penale e deontologica.
Pertanto il notaio, nell'esercizio della propria funzione, deve garantire che l'atto che redige sia valido, conforme alla legge e alla volontà delle parti, e che i suoi effetti giuridici, non possano essere pregiudicati da vincoli o da diritti di terzi della cui esistenza il notaio non abbia prima avvertito le parti.
Ne consegue che il notaio incaricato della redazione di un atto non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti stesse.
In aggiunta, nell’ambito del proprio rapporto professionale, il notaio non può venire meno al cosiddetto “dovere di consiglio”, in forza del quale egli non limita la sua funzione a quella di passivo registratore delle dichiarazioni delle parti, ma ha l'obbligo di illustrare al cliente le questioni tecniche di cui quest’ultimo non abbia contezza.
Definiti in breve alcuni degli aspetti essenziali degli obblighi del notaio verso i propri clienti, è importante chiarire quali sono i termini di prescrizione della responsabilità del notaio. Al riguardo, poiché la responsabilità del notaio è, di norma, di natura contrattuale in quanto connessa al rapporto professionale, il termine entro il quale è possibile chiedere il risarcimento è decennale. Tuttavia è necessario precisare che solo in alcuni casi tale termine inizia a decorrere dalla data del rogito.
Invero, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al momento in cui esso si manifesta all'esterno e diviene percepibile dal danneggiato. In questo caso, quindi, il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere non dal giorno della sottoscrizione dell’atto, ma dalla data, anche di molto successiva, in cui il contraente oggettivamene viene a conoscenza del danno: si parla, in questi casi, di danni lungolatenti.

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione
Con due recentissime sentenze del maggio 2019, la Corte di Cassazione ha avuto modo di fornire alcuni chiarimenti in merito ad alcuni casi particolari di responsabilità del notaio.
Con sentenza n. 13592 del 21 maggio 2019, la Suprema Corte ha chiarito che in caso di inadempimento dei propri obblighi professionali, il notaio non può invocare una riduzione della propria responsabilità, per concorso di colpa del danneggiato, perché il cliente non ha controllato che l’atto notarile sia stato redatto in modo tecnicamente corretto.
Secondo quanto statuito dalla Cassazione, dunque, nell’ambito di un rapporto di prestazione di opera intellettuale, non è possibile chiedere al cliente alcun controllo sull’operato del professionista, nella specie di un notaio, in quanto egli è tenuto ad eseguire una prestazione a “regola d’arte”.
La Cassazione ha chiarito, inoltre, che non rilevano in alcun modo la competenza in materia o le qualifiche professionali possedute dal cliente, che non ha alcun obbligo di controllare la prestazione fornita dal professionista.
Con successiva sentenza n. 14169 del 24 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha invece escluso la responsabilità del notaio che non abbia eseguito le necessarie attività preparatorie rispetto all’atto richiesto dalle parti.
Se, infatti, è pacifico che incorre in responsabilità professionale il notaio che non adempia correttamente la propria obbligazione, ovvero che non abbia adempiuto al compimento delle necessarie visure catastali e ipotecarie, prima di procedere all’atto richiesto, tuttavia, la responsabilità del notaio va radicalmente esclusa nel caso in cui le parti abbiano espressamente esonerato il notaio da tali attività, come avvenuto nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte.