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Il ruolo del risk management in Sanità

L’equilibrio tra diritti del paziente, diritti e doveri dei medici, e responsabilità delle strutture sanitarie descritto nella Legge Gelli, si basa su un sistema di gestione del rischio che coinvolga nel complesso tutte le attività dell’azienda

Con l’approvazione della legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, entrata in vigore il 1 aprile scorso, viene attribuito al sistema di gestione del rischio un ruolo centrale, capace di aumentare le garanzie per il paziente attraverso un innalzamento del livello di prevenzione dell’errore complessivo della struttura. Un sistema di gestione risk based delle strutture sanitarie non può eliminare la possibilità dell’errore umano, ma lo può limitare e soprattutto può ridurre significativamente se non del tutto le sue conseguenze. 

Accanto al diritto alla sicurezza delle cure, nell’articolo 1 della legge Gelli si descrive esplicitamente il ruolo di un sistema di risk management applicato alla sanità: “La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie, l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale”. Con questo testo il clinical risk management evolve verso una forma di Enterprise risk management, cioè verso una gestione del rischio che è sinergica alla complessiva operatività aziendale.
A sua volta, un risk management efficace si riflette positivamente sui rapporti tra la struttura sanitaria e i sui fornitori di servizi, e determina benefici anche nel rapporto con le compagnie assicurative, maggiormente interessate a fornire supporto ad una struttura in grado di controllare il numero di sinistri.

Nella legge, l’obbligo di prevenzione del rischio si associa all’attribuzione alla struttura sanitaria della responsabilità per la condotta dei medici e del personale sanitario che in essa lavorano (qualunque sia la forma contrattuale che regola il rapporto), sollevando quindi gli operatori dal rischio diretto di risarcimento. Alla base di questa prescrizione è il concetto stesso di enterprise risk management, che attribuisce alla governance aziendale la responsabilità di ridurre o limitare il rischio dell’errore umano: in sintesi, la norma distingue tra cause del danno (errore umano) e conseguenze del danno stesso, imputabili ad un “mal funzionamento” della governance della struttura sanitaria. Resta fatto salvo il diritto della struttura a rivalersi, in determinati casi, sugli operatori sanitari responsabili del danno, per i quali vige lo stesso obbligo alla sottoscrizione di una polizza personale di Rc.