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La responsabilità professionale del direttore lavori

Il commento a una recente decisione di merito relativa alla responsabilità del professionista a seguito di incendio occorso in occasione di alcuni lavori di ripristino. Un esempio di applicazione della disciplina che regolamenta il settore

L’attività professionale degli ingegneri e degli architetti (come di altri professionisti tecnici) si può esplicare anche nella direzione dei lavori relativi ad un contratto di appalto.
Tra i compiti principali del direttore lavori vi è quello di verificare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto previsto dal contratto.
Pertanto, l’incarico di direttore lavori comporta per il professionista l’onere di assumere scelte interpretative e valutazioni, di natura tecnica e discrezionale, cui consegue l’inquadramento del rapporto nell’alveo del contratto d’opera intellettuale, che trova la sua disciplina negli articoli 2230 e seguenti del codice civile.
La obbligazione che grava sul direttore dei lavori è pacificamente ritenuta di mezzi e non di risultato, nel senso che essa attiene all’impiego di mezzi e diligenza al fine della soddisfazione dell’interesse del committente, ma non è necessariamente connessa al raggiungimento del risultato.
Tra i compiti del direttore lavori rientrano, a titolo esemplificativo: 

  • la vigilanza sulla regolare realizzazione dell’opera; 
  • l’accertamento della conformità della realizzazione dell’opera al progetto;
  • l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; 
  • la verifica della qualità dei materiali impiegati e la vigilanza sulla posa in opera degli stessi; 
  • la segnalazione al progettista e al committente di eventuali inconvenienti, errori e ogni altra criticità emersa nel corso dell’opera. 

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’obbligo di sorveglianza non significa che il direttore lavori debba essere costantemente presso il cantiere, ma dovrà esserci quando si realizzano i lavori maggiormente importanti, o su segnalazione dell’appaltatore in caso di problemi di esecuzione. 


In sostanza, dunque, il direttore lavori svolge il compito di vigilare sui lavori affinché l’impresa appaltatrice incaricata della realizzazione dei lavori operi in conformità alle norme vigenti e secondo le regole tecniche, verificandone l’esecuzione a regola d’arte e senza difetti costruttivi.


Sul fronte della responsabilità, il direttore lavori risponde nei confronti del committente ogni volta che questi ometta di eseguire correttamente le obbligazioni contrattualmente assunte agendo con imprudenza, imperizia o negligenza o non rispettando le norme tecniche.


In caso di mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi, il direttore lavori può essere chiamato in giudizio per rispondere del risarcimento del danno nei confronti del committente.



Il caso: la responsabilità del direttore lavori nel caso di incendio


Con la recentissima sentenza n. 688 del 12 marzo 2019, Il Tribunale di Genova ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai presupposti della responsabilità del direttore lavori.


Il caso sottoposto all’esame del Tribunale riguardava i danni provocati allo stabile a seguito di un incendio divampato sul tetto nel corso dell’esecuzione di alcuni interventi urgenti di ripristino di un edificio scolastico. Nel corso del procedimento, il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che l’origine dell’incendio dovessero ricercarsi nell’imprudente attività degli operai della azienda appaltatrice che avevano mal utilizzato il cannello a fiamma, alimentato a gas GPL, dal quale era stato innescato l’incendio.


All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Genova ha escluso di poter attribuire alcuna responsabilità a carico del direttore lavori, chiarendo che quest’ultimo assume la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori avvenga conformemente a quanto stabilito nel capitolato di appalto. Da ciò, tuttavia, non può derivare a carico del direttore lavori una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza a carico dello stesso.