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I rischi della diffamazione online

I social network vengono utilizzati in maniera spesso superficiale per esprimere commenti su altre persone: una pronuncia della Cassazione identifica l’azione con l’offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa

I social network vengono utilizzati in maniera spesso superficiale per esprimere commenti su altre persone: una pronuncia della Cassazione identifica l’azione con l’offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa

La diffamazione, sebbene molti ne sottovalutino la portata, è un delitto contro l’onore. Tale reato, disciplinato all’articolo 595 del Codice Rocco, punisce la condotta di chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione in assenza del soggetto in questione. Si prevede già per la fattispecie base la reclusione nonché la multa, oltre al risarcimento dei danni.
Quando venne scritto il codice penale ovviamente non si poteva tenere conto dello sviluppo dei mezzi di comunicazione: il problema più frequente nel terzo millennio è quello della diffamazione attraverso social network, oramai tema all’ordine del giorno.
Sempre più spesso nelle piazze virtuali ci imbattiamo nei cosiddetti hater, spesso celati dietro profili falsi o sotto pseudonimi, che singolarmente sulla propria bacheca o all’interno di gruppi “ad hoc” aizzano le persone attraverso discorsi d’odio, andando a selezionare come bersagli soggetti individuali più deboli, o categorie sociali da loro ritenute inferiori.
C’è chi scredita luoghi di ristorazione attraverso commenti al veleno, magari non essendo nemmeno mai stato in quel posto; chi attacca avversari politici oltre il legittimo diritto di critica e manifestazione del pensiero; chi se la prende con un docente dopo un pessimo voto o una bocciatura; chi offende l’ex partner, a prescindere dalla pubblicazione di foto o video che possono integrare fattispecie di reato ben più gravi … la casistica è quanto mai ampia.

Una sentenza guida
Il trasmettere simili messaggi sulle piattaforme sociali integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, la cui pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro, sempre che non siano messaggi di discriminazione razziale o religiosa che costituiscono la più grave fattispecie del 604 bis C.P. di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.
Spicca tra le pronunce della Cassazione sez. V penale, competente per i delitti contro l’onore e la persona individuale, una sentenza del 2017 in cui si chiarisce che “La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati a un'attività di informazione professionale diretta al pubblico”.
È bene aver chiare le potenzialità del bottone “condividi” quando ci si trova sui social network, evitando di trascurare i danni che si possono arrecare, a prescindere dalla volontarietà o meno della condotta, avendo sempre ben presente che una volta postato il pensiero sulla propria o altrui bacheca non si torna più indietro e, pur potendone cancellare il contenuto, gli effetti e la rilevanza penale non vengono meno.