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Covid-19 protezione della salute nel rispetto della privacy

Anche in questo contesto di emergenza, il titolare del trattamento deve garantire la protezione dei dati personali delle persone interessate. Il Protocollo del 14 marzo 2020, sottoscritto dal Governo, chiarisce come tutelare i lavoratori in funzione di condizioni di sicurezza e conformità alla normativa

I cambiamenti nelle abitudini di vita e di lavoro resi necessari dalla pandemia in atto hanno fatto emergere molte domande su come questi possono impattare sui diritti alla privacy dei cittadini in generale e dei lavoratori in particolare, già tutelati dalla normativa in materia e soprattutto, in Italia, dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal DLgs.196/2003, così come modificato dal DLgs. 101/2018 (Codice Privacy). Infatti, In data 16 marzo, Andrea Jelinek, presidente del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ha precisato che “La normativa in materia di dati personali (come, ad esempio il Gdpr) non crea ostacoli nella lotta contro la pandemia coronavirus. Tuttavia, vorrei sottolineare che, anche in questo periodo del tutto eccezionale, il titolare del trattamento deve garantire la protezione dei dati personali delle persone interessate. Pertanto, occorre tener presente una serie di considerazioni onde assicurare la legittimità del trattamento dei dati personali.” La presidente Jelinek sottolinea, inoltre, che il Gdpr è una normativa di largo respiro con regole che si possono ben applicare anche nel contesto della emergenza coronavirus.
In data 2 marzo il Garante per la Protezione dei Dati Personali si era già espresso in maniera sfavorevole rispetto alla possibilità che le aziende adottassero delle misure “fai da te” per tutelare la salute di lavoratori e visitatori, in quanto queste avrebbero comportato un’incontrollata raccolta di dati personali inerenti alla salute delle persone: tali dati, infatti, devono essere trattati esclusivamente nel rispetto delle norme emanate dal Governo e, in generale, della normativa applicabile in ambito privacy. Poi, in data 14 marzo 2020 il Governo ha sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, specificando cosa può essere fatto dalle aziende per tutelare la salute dei lavoratori nel rispetto della privacy, mentre il DPCM “Cura Italia” del 17 marzo 2020 non ha riguardato i temi di seguito trattati. Il presente articolo si propone di offrire un prospetto chiaro di cosa può essere fatto dalle aziende per tutelare la salute dei lavoratori, trattando i dati personali in condizioni di sicurezza e conformità alla normativa.

Accesso in azienda e obbligo di fornire le informazioni su quanto stabilito dalle Autorità
Premesso che l’accesso ai locali aziendali ad opera di lavoratori, fornitori e visitatori deve essere minimizzato per quanto possibile, il datore di lavoro, tramite appositi dépliant, affissi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali oppure consegnati ai diretti interessati, deve informare chiunque abbia necessità di accedere ai locali aziendali circa:

  • l’obbligo di rimanere al domicilio ed informare il medico in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 e, in particolare, qualora la propria temperatura corporea superi i 37,5 gradi;
  • la preclusione della possibilità di entrare o restare nei locali aziendali a quei soggetti la cui temperatura corporea superi tale soglia, oppure, che presentino sintomi influenzali;
  • l’impegno nel rispettare tutte le disposizioni delle Autorità come, ad esempio, mantenere la distanza di sicurezza pari ad almeno 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale);
    e, per i lavoratori, anche
  • l’obbligo di informare il datore di lavoro in caso di comparsa di sintomi influenzali, anche ove ciò avvenga durante la permanenza nei locali aziendali.

Rilevazione della temperatura corporea


Come già accennato, può essere inibito l’accesso ai locali aziendali per tutti coloro che abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, pertanto il datore di lavoro può disporre la rilevazione di quest’ultima per chiunque debba necessariamente accedere ai locali aziendali. Tale rilevazione costituisce un trattamento di dati personali relativi alla salute (e, quindi “particolari” a sensi dell’art. 9 del Gdpr) e, in quanto tale, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.


Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Gdpr, prima della rilevazione della temperatura, è essenziale dare alla persona interessata un’informativa privacy, specificando che la finalità del trattamento è la prevenzione di contagio da coronavirus, mentre come base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020; con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza.


Non è necessario il consenso al trattamento da parte della persona interessata.


Nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati sancito dal Gdpr, è

assolutamente sconsigliato conservare la temperatura rilevata

, a meno che quest’ultima non superi la soglia più volte citata (in questo caso, ad esempio, i dati possono essere richiesti dall’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19”). Al fine di assicurare la dignità della persona, i dati personali del soggetto sintomatico non devono essere comunicati, se non in presenza di una specifica e legittima finalità (es. richiesta dell’Autorità sanitaria, oppure, tutela della salute dei colleghi del lavoratore sintomatico).



Autodichiarazione


L’accesso ai locali aziendali può, inoltre, essere precluso a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questo, il datore di lavoro può far compilare un’autodichiarazione a chi intenda accedere ai locali aziendali, raccogliendo solo i dati necessari, adeguati e pertinenti per conseguire la finalità, e seguendo le indicazioni di cui al paragrafo precedente relative alla conservazione e comunicazione dei dati, nonché all’obbligo di rendere un’informativa privacy sostanzialmente simile a quella da fare in caso di rilevazione della temperatura corporea. Anche in questo caso non è necessario il consenso.


Le informazioni e i dati raccolti attraverso la rilevazione della temperatura corporea e l’autodichiarazione non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella specificata nell’informativa e, ove conservati, devono essere adottate le misure di sicurezza adeguate al rischio, tenendo conto che si tratta di dati particolari.



Misure organizzative


Per garantire la protezione dei dati personali, le misure aziendali finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 devono essere applicate seguendo misure organizzative adeguate al rischio per i diritti e le libertà delle persone, come previsto dall’art. 32 del Gdpr. Quindi, il datore di lavoro, da un lato, deve individuare con precisione e autorizzare in maniera semplice ma formale, ai sensi dell’art. 29 del Gdpr, i lavoratori preposti all’attuazione delle misure di prevenzione, dall’altro, deve fornire ai medesimi chiare ed esaustive procedure ed istruzioni sulle modalità di raccolta e di conservazione dei dati personali e sulle misure di sicurezza da adottare per garantire la loro protezione.


Tali procedure ed istruzioni devono anche contenere precise indicazioni sulle azioni da fare (sempre nel rispetto della norme privacy indicate sopra) sia ove si verifichino le condizioni tali per cui può essere impedito ad un soggetto di accedere ai locali aziendali, sia nel caso in cui un soggetto già all’interno dei locali aziendali manifesti sintomi influenzali, in modo da procedere correttamente e tempestivamente all’isolamento del soggetto medesimo e a quello degli altri presenti nei locali, nonché ad avvertire e collaborare con le autorità sanitarie competenti. 


l’obbligo di rimanere al domicilio ed informare il medico in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 e, in particolare, qualora la propria temperatura corporea superi i 37,5 gradi;

la preclusione della possibilità di entrare o restare nei locali aziendali a quei soggetti la cui temperatura corporea superi tale soglia, oppure, che presentino sintomi influenzali;

l’impegno nel rispettare tutte le disposizioni delle Autorità come, ad esempio, mantenere la distanza di sicurezza pari ad almeno 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale);
e, per i lavoratori, anche