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Coronavirus, i risvolti internazionali per il Made in Italy

Gli avvocati di Tonucci & Partners analizzano le possibili ripercussioni sui contratti per le imprese italiane nel commercio globale

Il virus SARS-CoV-2 è un’emergenza sanitaria globale che ha portato diversi Paesi a mettere in atto forti misure di contenimento dell’epidemia, con pesanti ripercussioni sui canali di distribuzione e fornitura delle imprese italiane.

Un’emergenza sanitaria globale
Nel corso degli ultimi giorni, il Governo italiano ha approvato una serie di decreti d’urgenza recanti non solo misure sanitarie ma anche economiche allo scopo di lenire le conseguenze derivanti da tale emergenza.
Il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 ha introdotto agevolazioni fiscali per i soggetti residenti nelle cosiddette “zone rosse”, nonché l’erogazione di fondi a sostegno dei cittadini e delle piccole medie imprese operanti nei comuni “contagiati”. Nel settore turistico sono state introdotte specifiche ipotesi di recesso dai contratti già sottoscritti e possibilità di rimborsi per i clienti sotto varie forme.
Con il Decreto Legge del 4 marzo 2020 è stata autorizzata l’applicazione ad ogni lavoratore subordinato delle modalità di lavoro agile, per la durata dell’emergenza.
Tali misure operano ad un livello generale; nell’attività quotidiana, le imprese italiane si trovano però a dover affrontare l’epidemia anche nella gestione dei propri rapporti contrattuali misurandosi con il concetto di “forza maggiore” e i complessi istituti giuridici che la regolano.

In caso di forza maggiore
La forza maggiore è un principio generalmente riconosciuto nei vari ordinamenti (sia pure con diverse sfumature tra quelli di civil law e common law) che esime da responsabilità la parte che non sia in grado di adempiere a causa di eventi imprevedibili, sopravvenuti ed estranei alla sfera di controllo del debitore. In generale, le epidemie sono considerate eventi di forza maggiore.
L’evento di forza maggiore va però sempre verificato caso per caso, attraverso un accertamento giudiziario che ne valuti l’effettiva incidenza sul rapporto contrattuale. Non è quindi automatico che SARS-CoV-2 sia considerato una causa di forza maggiore.
L’emergenza di SARS-CoV-2 sta peraltro spingendo alcuni paesi a fornire attestazioni ufficiali dell’evento di forza maggiore: è il caso della Cina (in cui sei camere di commercio sono state autorizzate a rilasciare certificati di “forza maggiore” a imprese in difficoltà a causa dell’epidemia), ma anche dell’Italia (in cui il D.L. 9/2020 qualifica ex lege l’epidemia come un evento di impossibilità sopravvenuta nell’ambito dei contratti di trasporto). Tali elementi andranno sicuramente a influenzare le decisioni dei giudici che si dovessero trovare ad affrontare la questione.

Cosa può accadere ai contratti
I rischi connessi ad eventi di forza maggiore sono generalmente affrontati tramite l’inserimento nei contratti, soprattutto di natura internazionale, di clausole di force majeure (che regola la possibilità di sospensione o cessazione del contratto) o di hardship (che regola la possibilità di rinegoziare il contenuto del contratto divenuto eccessivamente oneroso). Si tratta di clausole spesso standard e codificate (come ad esempio fatto dalla Camera di Commercio Internazionale), ma che possono essere adattate alle esigenze del caso.
È quanto è capitato recentemente ad un’impresa veneta che si è trovata a finalizzare un contratto di fornitura di un impianto industriale a un cliente cinese, proprio nei primi giorni di propagazione di SARS-CoV-2 in Cina. Si è quindi negoziato l’inserimento di una clausola, che ha previsto l’esclusione di responsabilità del fornitore italiano per eventuali ritardi dovuti alle misure restrittive collegate al virus oltre a un certo adattamento delle prestazioni contrattuali di installazione da svolgersi localmente.
I rapporti commerciali spesso però si svolgono in assenza di contratto o di previsioni simili. In questi casi l’evento di forza maggiore sarà regolato dalla legge applicabile al rapporto, come risultante dalle norme di diritto internazionale privato o dalle convenzioni internazionali.
Nelle compravendite internazionali l’articolo 79 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, se applicabile, esclude la responsabilità del debitore in grado di provare che il suo inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà, fuori dal suo controllo, inevitabile e imprevedibile. Tuttavia, in mancanza di una notifica tempestiva a controparte del verificarsi dell’evento di forza maggiore, il debitore decade dall’esenzione.
Decisioni arbitrali hanno affrontato casi simili con riferimento alla precedente epidemia di Sars in Cina, rigettato le richieste di esenzione avanzate dal fornitore cinese, sulla base della tardività della notifica e della prevedibilità delle conseguenze connesse all’epidemia (caso L-Lysine – Cietac 5 marzo 2005).
Nel caso in cui al rapporto sia applicabile la legge italiana, si dovrà invece fare riferimento a:
- l’articolo 1218 c.c. per cui la parte inadempiente è esente da responsabilità qualora l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a essa non imputabile;
- l’articolo 1256 c.c. che prevede l’estinzione o sospensione delle obbligazioni contrattuali a seconda che l’evento di forza maggiore porti ad un’impossibilità sopravvenuta definitiva o temporanea.
- gli articoli 1463 e ss. c.c. che consentono di risolvere il contratto alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, salvo il diritto dell’altra parte di offrire un’equa modifica delle condizioni contrattuali.
Le norme sopra menzionate sono destinate a trovare una crescente applicazione visto le gravi conseguenze dell’epidemia di Sars-CoV-2 in Italia. Sono già all’esame casi di operatori del Nord-Italia che devono fronteggiare ritardi da parte di propri fornitori e richieste di costi aggiuntivi giustificati dall’epidemia: mentre il ritardo potrebbe essere esente da conseguenze alla luce di quanto dispone l’articolo 1218 c.c., appaiono invece ingiustificate le richieste di maggiori costi che non trovano fondamento esplicito in alcuna delle norme sopra citate.
D’altro canto, gli stessi operatori si vedono poi costretti ad utilizzare le medesime norme per giustificare i propri inadempimenti nei confronti dei propri clienti. In questo caso, però, il cliente potrebbe anche tentare di contestare la richiesta, visto che l’inadempimento non è conseguenza diretta dell’epidemia, con il rischio di possibili contenziosi di incerta soluzione.